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    Il cronista che usi in un proprio trafiletto il contenuto di un documento ignoto ingiurioso compie "calunnia tramite stampa", se non può dimostrarne l’attendibilità!!! In materia di rimborso della lesione da calunnia tramite stampa, se l'articolo di giornale riproduca il contenuto di un elaborato ignoto ingiurioso dell'altrui considerazione, l'attuazione dell'esentante del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) presume la verifica, da parte di chi ha scritto l'articolo, della veridicità concreta o "putativa" dei fatti inclusi nell’articolo medesimo ( non della sola veridicità della sussistenza della fonte ignota), con l’effetto che, se questa verifica non possa essere data, proprio in forza della natura ignota dell’elaborato, la suddetta esentante non può essere attuata, anche per la mancanza del criterio dell'interesse collettivo alla divulgazione dell’informazione.

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    I consulenti in ambito civile avevano provato che, laddove fosse anche stata nel gennaio 1998 eseguita una diagnosi di neoplasia o un sospetto diagnostico di tal natura, l’operazione chirurgica non sarebbe stata differente (poiché si doveva sempre effettuare una lobectomia epatica sinistra radicale) ne avrebbe dovuto avere un più alto grado demolitorio; ugualmente non ne sarebbe derivata la prescrizione di alcun terapia radio o chemioterapia, ambedue non specificate nella specifica tipologia di neoplasia.